REGOLAMENTO
SUSSIDIO AI LAVORATORI PER NATALITA’
Le richieste di rimborso si riferiscono a eventi o spese sostenuti nell’anno 2023.
Il Consiglio Direttivo dell’Ente Bilaterale Bresciano del Commercio e dei Servizi stabilisce le seguenti norme che regolano l’erogazione dei sussidi a sostegno del reddito dei lavoratori.
Articolo 1: BENEFICIARI DEI SERVIZI
Possono fruire dei sussidi dell’Ente Bilaterale Bresciano del Commercio e dei Servizi i lavoratori iscritti all’Ente e in regola con i pagamenti dovuti dall’1/1 al 31/12 dell’anno relativo alla richiesta senza interruzioni fino alla data di presentazione della domanda e che abbiano avuto o adottato un figlio. Il sussidio sarà erogato ad un solo genitore.
Articolo 2: CRITERI DI STANZIAMENTO
Il Consiglio Direttivo dell’Ente stanzia annualmente (01/01-31/12) un importo lordo da destinare ai sussidi per i dipendenti. Le domande saranno evase fino ad esaurimento dei fondi. L’Ente potrà in qualsiasi momento sospendere, modificare, annullare o rifinanziare l’erogazione dei sussidi.
Articolo 3: MODALITA’ DI RICHIESTA
Le richieste dovranno essere presentate all’Ente Bilaterale Bresciano del Commercio e dei Servizi esclusivamente attraverso la procedura on line dall’1/5/2024 al 31/05/2024.
La domanda dovrà essere obbligatoriamente compilata in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione richiesta.
Farà fede la data della ricevuta generata dal sistema a conclusione della procedura di richiesta, ricevuta di “Pratica inviata”.
L’accertamento di false dichiarazioni comporterà il recupero delle somme in tutto o in parte indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali e di qualsiasi altro onere accessorio.
Articolo 4: DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
1) Carta d’Identità del richiedente;
2) Copia fronte-retro del codice fiscale/carta d’identità del nascituro dal quale si evincano chiaramente i nominativi di entrambi i genitori;
3) Copia delle sei buste paga:
- se la domanda è sottoscritta dal padre n.6 buste paga precedenti la data di nascita del figlio/a o precedenti la data di adozione del figlio/a;
- se la domanda è sottoscritta dalla madre n.6 buste paga precedenti la data di inizio dell’astensione obbligatoria/anticipata o precedenti la data di adozione del figlio/a.
Articolo 5: MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE
Il sussidio per natalità, pari ad un importo di € 300,00 (trecento/00) sarà erogato una sola volta all'anno ad un solo genitore e liquidato tramite accredito in c/c entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della pratica.
Il sussidio potrà essere erogato a famiglie con reddito lordo non superiore a € 60.000,00 (sessantamila/00).
Accedendo all’area riservata sarà possibile in qualsiasi momento consultare lo stato di avanzamento della pratica. Ad ogni stato corrisponde l’invio di una notifica.
- “Salvata” è stata creata una bozza della domanda che deve essere inviata nei termini previsti dal presente Regolamento.
- “Inviata” la pratica è stata presentata, la data della notifica corrisponde alla data di presentazione della pratica.
- “Sospesa” la pratica è in attesa di completamento, nella sezione “Annotazioni” sarà possibile consultare la motivazione. Questo stato consente all’Ente Bilaterale, qualora lo ritenga necessario ai fini del completamento della pratica, di richiedere ulteriori specifiche, documenti o altro. Le pratiche “Sospese” dovranno essere completate entro 30 giorni dalla data di sospensione, oltre tale termine la domanda verrà rifiutata.
- “Elaborata” la pratica è stata visionata: l'esito sarà comunicato entro il 31 dicembre.
- “Rifiutata” la pratica è stata rifiutata, nella sezione “Annotazioni” sarà possibile consultare la motivazione.
- “Non erogata” la pratica è stata rifiutata, nella sezione “Annotazioni” sarà possibile consultare la motivazione.
- “Erogata” è stato predisposto il pagamento.
Articolo 6: RECLAMI
Qualsiasi reclamo nei confronti dell’Ente Bilaterale sulla non rispondenza delle somme corrisposte e sulla mancata liquidazione in tutto o in parte delle somme stesse, dovrà essere presentato per iscritto dal dipendente o dall’azienda all’Ente Bilaterale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento o di rigetto della pratica.
Articolo 7: ACCANTONAMENTO SUSSIDI NON RISCOSSI
Tutti i sussidi riconosciuti ai lavoratori e alle aziende iscritte che, per qualsiasi ragione, non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa entro 90 giorni dalla data in cui si sono resi liquidi ed esigibili, saranno accantonati in apposito conto sino al termine di prescrizione previsto dalla legge.
Trascorso quest’ultimo termine, gli importi stessi potranno essere utilizzati, con apposita delibera del Consiglio Direttivo, per le forme di assistenza gestite dall’Ente.
Articolo 8: TRATTAMENTO FISCALE
Tutte le assistenze e sussidi concessi in qualsiasi forma saranno registrati e assoggettati alle ritenute previste dalle normative vigenti. La documentazione attestante le somme percepite sarà scaricabile all’interno dell’Area riservata - Cedolini - CU/Certificazioni secondo le modalità e i tempi previsti dalle normative vigenti.
Articolo 9: NORMA FINALE
L’Ente Bilaterale si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni in ottemperanza alle norme vigenti.
Eventuali modifiche o integrazioni del presente regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo dell’Ente stesso.